NUOVI LIMITI PER I BENEFIT AI DIPENDENTI NEL 2022

 

Dopo la circolare dell’Agenzia Entrate del 4 novembre scorso

 

Con la circolare n. 35/E del 04/11/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti sull’art. 12 del D.L. 115/2022 (cd. decreto “Aiuti-bis"), che ha modificato i criteri di tassazione dei fringe benefit ai lavoratori dipendenti per l’anno 2022. La citata disposizione prevede che non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il nuovo limite di euro 600, innalzato dai precedenti 258,23 euro.

 

In relazione a tale disposizione, viene chiarito che la disciplina applicabile è quella dell’art. 51, co. 3 del Tuir, che il limite massimo di 600 euro di esenzione riguarda le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore, senza alcuna modifica al funzionamento del regime di tassazione in caso di superamento dei limiti di non concorrenza stabiliti dalla norma. Ne deriva, che, nel caso in cui in sede di conguaglio, il valore dei beni/servizi prestati, o le somme erogate/rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale risultino superiori al nuovo limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, cioè anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di euro 600.

 

A chi si applica

Le disposizioni in argomento si applicano ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’articolo 51 del Tuir.

Essendo stato richiamato il comma 3 del citato articolo del Tuir e non il comma 2, l’Agenzia delle Entrate ritiene che i fringe benefit in esame possano essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam e non a tutti i lavoratori.

 

Estensione del benefit alle utenze domestiche

Per il solo 2022, il decreto “Aiuti-bis” ha incluso tra i fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti anche le utenze domestiche. Per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio.

Pertanto, rientrano nella suddetta definizione anche:

- le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento);

- quelle per le quali, pur essendo intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o del proprio coniuge e familiari.

Specifica l’Agenzia delle Entrate che visto che la misura agevolativa si riferisce espressamente ad una determinata tipologia di spesa, è necessario che il datore di lavoro acquisisca e conservi, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’articolo 51, comma 3, del Tuir.

In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva con la quale il lavoratore dichiara di essere in possesso della documentazione che attesta il pagamento delle bollette (esempio, indicando il numero e l’intestatario della fattura, la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento).

Allo stesso tempo, per evitare che il lavoratore su le stesse spese abbia ricevuto già un beneficio, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

Tutta la documentazione indicata nella suddetta dichiarazione sostitutiva deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

 

Superamento del limite di € 600 e relativa tassazione

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione tutto il benefit, anche la quota di valore inferiore al limite di 600 euro.

Dato che tale disposizione è riferita solo all’anno 2022, si considerano percepiti nel periodo d’imposta 2022 anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio 2023 (principio di cassa allargato), e che le somme erogate dal datore di lavoro (nell’anno 2022 o entro il 12 gennaio 2023) possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell’anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nel corrente anno.

Tale principio si applica sia con riferimento alle erogazioni in denaro, sia con riferimento alle erogazioni in natura, mediante l’assegnazione di beni o servizi.

 

Fringe benefit da € 600 e bonus carburante

Viene inoltre precisato che il nuovo regime, limitato all’anno di imposta 2022 per la soglia di esenzione a 600 euro, rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante. Ciò vuol dire che è possibile non pagare tasse e contributi sia su un limite di 200 euro per uno o più buoni carburanti sia su 600 euro per l’insieme di altri beni, compresi eventuali ulteriori buoni carburanti.

Inoltre, dato che il bonus carburante ai fini della tassazione è ricondotto nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del Tuir, se il valore in questione è superiore a euro 200, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.

Dunque è chiarito che il bonus carburante (articolo 2 del D.L. n. 21/2022, che prevede per il 2022 la non imponibilità fino a 200 euro di buoni benzina o titoli analoghi ceduti ai dipendenti dai datori di lavoro privati), è un incentivo autonomo e cumulabile con i 600 euro, ma pur sempre soggetto al meccanismo di annullamento del beneficio se si supera l’importo specifico.

A disposizione di aziende e lavoratori vi sono quindi un totale di 800 euro di misure di welfare escluse dalla formazione del reddito imponibile, dei quali una quota pari a 200 euro è “vincolata” all’utilizzo per l’erogazione dei buoni carburante, mentre i 600 euro sono l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina), nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

 

Fringe benefit a € 3.000 per il 2023

Il decreto Aiuti quater prevede un nuovo limite, per il 2023, fino a 3.000 euro della soglia delle liberalità che il datore di lavoro può erogate ai propri lavoratori, senza che detto valore venga considerato reddito di lavoro dipendente.

 

Premi di risultato

Le sopraccitate regole si intendono applicabili anche qualora il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato con il bonus in parola e/o con i fringe benefit. L’espressione “sarà soggetto al prelievo sostitutivo previsto per i premi di risultato”, riportata nella circolare n. 27/E/2022, deve ritenersi superata, nel senso che in luogo del prelievo sostitutivo troverà applicazione la tassazione ordinaria, fermi restando tutti gli altri chiarimenti e le esemplificazioni resi nel medesimo documento di prassi.

In altri termini, anche nell’ambito dei premi di risultato, qualora il valore dei beni ceduti (ivi inclusi quelli relativi al bonus carburante), dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, sia di importo superiore ai rispettivi (e distinti) limiti fissati dalle due norme in commento (€ 600 per il regime temporaneo dell’art. 51, c. 3 Tuir e/o € 200 per il bonus carburante), ciascun valore, per l’intero, sarà soggetto a tassazione ordinaria.

 

 

05/11/2022

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

La riproduzione con qualsiasi mezzo è vietata. Tutti i diritti sono riservati.